Ricorso in via principale - Puntuale indicazione delle norme impugnate - Compiuto scrutinio - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la genericità dell'assunto che la sostiene, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018. Lo snodo decisivo dell'impugnazione riguarda le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, lett. a) e b), che sono puntualmente indicate e altrettanto compiutamente scrutinate sul piano argomentativo; di contro, l'ulteriore insieme delle norme regionali attinte dall'impugnazione risultano evocate, quantomeno in prima battuta, sostanzialmente per ribadire la ragione di contrasto posta fondamentalmente a sostegno delle questioni in esame.
Per costante orientamento costituzionale, non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017 e n. 41 del 2017).