Sentenza 178/2019 (ECLI:IT:COST:2019:178)
Massima numero 42871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata argomentazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Adeguata argomentazione delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la genericità delle argomentazioni addotte, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. c) e d), 3, 4, 5, 6, 7, 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, che definiscono la procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impatti olfattivi derivanti dalle emissioni in atmosfera legate alle attività antropiche. Nel ricorso viene dato puntuale risalto al citato art. 1, comma 2, lett. c) e d), cui viene giustapposto, con altrettanto adeguata argomentazione, il riferimento ai commi 1 e 2 del successivo art. 3, e a cui viene contrapposto in primo luogo il limite fissato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, nonché altre norme del medesimo codice, al fine di sottolineare al meglio le ragioni di conflitto con la disciplina sostanziale poste a fondamento dell'addotta violazione del parametro costituzionale evocato. In questa ottica, finisce per non assumere rilievo il silenzio serbato quanto alle altre disposizioni della legge regionale in esame, sia perché l'accoglimento della questione riferita all'art. 1, comma 2, lett. c) e d), avrebbe comunque un valore assorbente, sia perché l'ablazione dell'art. 3, commi 1 e 2, porterebbe a travolgere in via consequenziale anche le altre disposizioni impugnate, per la omogeneità che ne lega i rispettivi contenuti, tale da deprivare di rilievo l'assenza di argomentazione sul punto.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la genericità delle argomentazioni addotte, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. c) e d), 3, 4, 5, 6, 7, 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, che definiscono la procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impatti olfattivi derivanti dalle emissioni in atmosfera legate alle attività antropiche. Nel ricorso viene dato puntuale risalto al citato art. 1, comma 2, lett. c) e d), cui viene giustapposto, con altrettanto adeguata argomentazione, il riferimento ai commi 1 e 2 del successivo art. 3, e a cui viene contrapposto in primo luogo il limite fissato dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, nonché altre norme del medesimo codice, al fine di sottolineare al meglio le ragioni di conflitto con la disciplina sostanziale poste a fondamento dell'addotta violazione del parametro costituzionale evocato. In questa ottica, finisce per non assumere rilievo il silenzio serbato quanto alle altre disposizioni della legge regionale in esame, sia perché l'accoglimento della questione riferita all'art. 1, comma 2, lett. c) e d), avrebbe comunque un valore assorbente, sia perché l'ablazione dell'art. 3, commi 1 e 2, porterebbe a travolgere in via consequenziale anche le altre disposizioni impugnate, per la omogeneità che ne lega i rispettivi contenuti, tale da deprivare di rilievo l'assenza di argomentazione sul punto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 1
co. 2
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 1
co. 2
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 3
co.
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 4
co.
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 5
co.
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 6
co.
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 7
co.
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art. 9
co.
legge della Regione Puglia
16/07/2018
n. 32
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte