Sentenza 183/2024 (ECLI:IT:COST:2024:183)
Massima numero 46579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  29/10/2024;  Decisione del  29/10/2024
Deposito del 21/11/2024; Pubblicazione in G. U. 27/11/2024
Massime associate alla pronuncia:  46576  46577  46578


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Possibilità, per il legislatore statale, di dettare norme idonee a condizionare quelle regionali nelle materie di propria competenza, anche residuale, in particolare nel trasporto pubblico locale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Umbria che prevede, tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, la residenza in uno dei comuni della Regione). (Classif. 216038).

Testo

L’equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà, individuato nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, condiziona anche la potestà legislativa delle regioni in materie di carattere residuale; lo stesso può, infatti, influirvi fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 56/2020 - mass. 42162 e 42164; S. 265/2016 - mass. 39278; S. 30/2016 - mass. 38728).

La materia «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale» – che ricomprendeva anche i servizi pubblici di trasporto di persone e merci – era assegnata, prima della legge cost. n. 3 del 2001, alle regioni, in regime di potestà legislativa concorrente, sicché la legge n. 21 del 1992 si poneva come legge quadro di definizione dei principi fondamentali. Con la modifica del riparto di competenze il trasporto pubblico locale è poi transitato nell’ambito della (più ampia) competenza legislativa regionale residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42164; S. 5/2019 - mass. 40458; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 452/2007 - mass. 32000).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., nonché dell'art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, l’art. 6, comma 1, lett. i, della legge della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che prevede, tra i requisiti necessari per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, la residenza in uno dei comuni della Regione. La disposizione censurata dal TAR Umbria, sez. prima, introdotta prima della modifica del Titolo V, viola l’art. 117 Cost., sia nel testo ante riforma che nell’attuale suo secondo comma, lett. e, dal momento che il divieto di incidere sulla concorrenza tra gli operatori economici, oggi espresso nella riserva alla potestà legislativa esclusiva statale della materia tutela della concorrenza, non era estraneo neppure al precedente assetto del riparto delle competenze. La concorrenza, infatti, ha dapprima costituito un limite implicito derivante dai principi fondamentali della legge quadro n. 21 del 1992, rispetto a cui il richiesto requisito della residenza nel territorio regionale difetta di coerenza; inoltre, la disposizione censurata interviene sull’assetto individuato dal legislatore statale alterando l’equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà. Essa, infine, è viziata anche dalla contraddittorietà intrinseca tra il requisito della residenza che introduce e la “causa” normativa che dovrebbe assisterlo: mentre legge regionale e legge quadro mirano a garantire, anche a tutela dell’utenza, le idoneità tecniche e le attitudini morali dell’aspirante, l’addizione della residenza è eccentrica rispetto a tale ratio e costituisce un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, in quanto eccessivamente e inutilmente gravoso). (Precedenti: S. 264/2013 - mass. 37434; S. 152/2017 - mass. 39960).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/06/1994  n. 17  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte