Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Procedura di valutazione dell'accettabilità degli impianti olfattivi - Estensione alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché ai progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a VIA - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione agli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 - degli artt. 1, comma 2, lett. c) e d), 3, 4, 5, 6, 7, 9 e dell'Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018. La disciplina impugnata - che estende la disciplina volta a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle emissioni in atmosfera legate alle attività antropiche alle installazioni (e alle relative modifiche sostanziali) soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), sia di competenza statale, sia di pertinenza regionale, nonché ai progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a VIA, alle relative modifiche sostanziali o alle estensioni dei progetti in questione, indipendentemente dalla competenza regionale o statale a rendere il relativo titolo - non impone un ulteriore aggravio né per il proponente né per l'amministrazione, chiamata a verificare il contenuto di tali atti integrativi. Le norme impugnate, infatti, non incidono sulla struttura del procedimento di verifica; non mettono in gioco il riparto di competenze tra Stato e Regioni; non alterano l'iter procedurale congegnato dalla legge nazionale; non influiscono sulla individuazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA o assoggettati a VIA. Esse, piuttosto, implementano i contenuti sostanziali sulla disciplina della VIA con indicazioni che il legislatore nazionale, in forza dell'art. 272-bis cod. ambiente, ha specificatamente consentito alla competenza normativa regionale. Del resto, proprio le norme interposte evocate contengono un richiamo aperto agli oneri del proponente quanto al tema dell'impatto ambientale correlato alle possibili emissioni inquinanti legate al progetto da verificare; all'evidenza, dunque, si tratta di incombenze rispetto alle quali il disposto delle norme regionali censurate si sovrappone solo sul piano del contenuto delle relative informazioni da offrire all'autorità competente in ordine alla documentazione che permetta l'individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, nonché alla stima dell'impatto delle relative emissioni, il tutto senza incidere sulle connotazioni dei rispettivi procedimenti. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018).
La normativa in tema di VIA rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).
L'unitarietà e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale risponde ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).