Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Procedura per la valutazione dell'accettabilità degli impianti olfattivi - Estensione agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., con riguardo all'addotto contrasto con l'art. 267, comma 3, cod. ambiente, l'art. 1, comma 2, lett. a) e b), della legge reg. Puglia n. 32 del 2018. La normativa impugnata dal Governo estende la disciplina regionale per la valutazione dell'accettabilità degli impatti olfattivi - derivanti dalle emissioni in atmosfera legate alle attività antropiche - anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), sia di competenza statale sia di pertinenza regionale, secondo la ripartizione prevista dall'art. 7, commi 4-bis e 4-ter, cod. ambiente. Tale disciplina, dunque, si sovrappone a quella statale, in un ambito ascritto alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che diviene ancora più rigorosa laddove le installazioni interessate siano assoggettate ad AIA di competenza statale. Né può essere evocato il tenore dell'art. 272-bis cod. ambiente, che permette al legislatore regionale di incrementare, nell'ambito delle sue competenze, lo standard di tutela ambientale, perché le norme impugnate, estendendone l'applicabilità anche alle installazioni soggette ad AIA, si pone in immediato e insanabile contrasto con la scelta del legislatore statale, espressa dall'art. 267, comma 3, del medesimo codice, in forza della quale la disciplina dettata in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera (all'interno della quale risulta ricondotta quella afferente le emissioni odorigene prevista dal citato art. 272-bis) non deve trovare applicazione per le installazione soggette ad AIA, sottoposte unicamente alle previsioni contenute nel Titolo III-bis della Parte II cod. ambiente.
Se la competenza esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. non esclude aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, destinati ad integrare il dato normativo nazionale, soprattutto quando assentiti da quest'ultimo, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale. (Precedente citati: sentenze n. 147 del 2019 e n. 141 del 2014).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata, pur sempre nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente; tuttavia la valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria - quasi che fosse possibile frazionare la tutela ambientale dagli altri interessi costituzionalmente rilevanti - ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio della sua competenza esclusiva. (Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2019, 198 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).