Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Violazione delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati - Applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento penale - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e in relazione all'art. 279 cod. ambiente, dell'art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, il quale prevede che la violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati per le emissioni odorigene determina l'applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore. Il campo di indagine afferente al richiamo che la disposizione impugnata opera alla norma statale evocata quale parametro interposto va ridotto alle sole condotte che si sostanziano nella violazione dei valori limite previsti nelle autorizzazioni, non essendo più sanzionata penalmente quella delle prescrizioni impartite dal titolo abilitativo reso ai sensi dell'art. 269 dello stesso codice. La disciplina in esame, dunque, vista in una prospettiva esclusivamente penale, non delinea surrettiziamente fattispecie incriminatrici nuove, ma assegna un rilievo essenziale alla presenza di un atto amministrativo che abbia recepito le relative indicazioni quanto ai valori limite previsti dalla stessa disciplina regionale. Così ricostruiti sia il perimetro della censura sia, in via interpretativa, il tenore della disposizione censurata, essa richiama una disposizione statale nella parte in cui questa prevede sanzioni penali per la violazione di dati prescrittivi (i valori limite) definiti da uno specifico provvedimento amministrativo (l'autorizzazione riconducibile all'art. 269 cod. ambiente).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legislazione regionale - pur non potendo costituire fonte diretta e autonoma di norme penali, né nel senso di introdurre nuove incriminazioni, né in quello di rendere lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale - può concorrere a precisare, secundum legem, i presupposti di applicazione di norme penali statali; ciò, particolarmente, quando la legge statale subordini effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali (in particolare riferimento alle cc.dd. norme penali in bianco). (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2014, n. 63 del 2012, n. 185 del 2004, n. 504 del 1991, n. 213 del 1991, n. 14 del 1991 e n. 487 del 1989).
Se resta preclusa al legislatore regionale una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dalla legislazione statale, per altro verso sono da ritenere legittime le norme regionali che si limitano ad operare un mero rinvio a norme penali di matrice statale. (Precedenti citati: sentenze n. 295 del 2009, n. 387 del 2008, n. 210 del 1972 e n. 104 del 1957).