Ambiente - Norme della Regione Puglia - Emissioni odorigene - Allegato tecnico contenente le indicazioni funzionali alla determinazione delle emissioni - Aggiornamento mediante deliberazione della Giunta regionale - Delegificazione non prevista dallo statuto regionale - Violazione dei limiti della potestà regolamentare regionale - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 123 Cost., l'art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, che prevede - nell'ambito della disciplina volta a regolare l'impatto olfattivo da attività antropiche - le modalità attraverso le quali è demandata alla Giunta regionale la possibilità di aggiornare l'Allegato tecnico della medesima legge regionale, all'interno del quale si rinvengono le indicazioni tecniche funzionali alla determinazione delle emissioni odorigene, alla stima previsionale dell'impatto olfattivo e alla determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva. La norma regionale impugnata dal Governo, inglobando al suo interno l'Allegato tecnico, ha dato forza di legge alle relative disposizioni; certa dunque la forza di legge ascritta all'Allegato, la previsione in forza della quale se ne consente l'aggiornamento non può avere altro significato che quello dell'attribuzione alla Giunta regionale della potestà di innovare il dato legislativo, dando sostanza alla funzione tipicamente propria dei fenomeni di delegificazione, in violazione delle norme statutarie, rendendo dunque possibili modifiche allo stesso Allegato senza precisare le forme che dovrà assumere l'attività di delegificazione e dunque legittimando strumenti diversi da quello regolamentare.
Secondo il costante orientamento costituzionale, tracciato con continuità precedentemente e successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, lo statuto, nell'ordinamento regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale. Quest'ultima, dunque, se si pone in contrasto con la fonte statutaria interposta, viola l'art. 123 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2006, n. 993 del 1988 e n. 48 del 1983).