Sentenza 179/2019 (ECLI:IT:COST:2019:179)
Massima numero 42803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/05/2019; Decisione del
23/05/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Rimessione della questione incidentale - Adozione di sentenza non definitiva e contestuale sospensione del procedimento principale - Riconosciuta natura di ordinanza - Idoneità dell'atto a instaurare il giudizio di costituzionalità.
Rimessione della questione incidentale - Adozione di sentenza non definitiva e contestuale sospensione del procedimento principale - Riconosciuta natura di ordinanza - Idoneità dell'atto a instaurare il giudizio di costituzionalità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4, ultimo periodo, e 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza non definitiva anziché di ordinanza. Il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2018).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4, ultimo periodo, e 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza non definitiva anziché di ordinanza. Il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
28/11/2014
n. 31
art. 5
co. 4
legge della Regione Lombardia
28/11/2014
n. 31
art. 5
co. 9
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23