Sentenza 179/2019 (ECLI:IT:COST:2019:179)
Massima numero 42803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/05/2019;  Decisione del  23/05/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42804  42805  42806  42807  42808  42809  42810  42811  42812  42813


Titolo
Rimessione della questione incidentale - Adozione di sentenza non definitiva e contestuale sospensione del procedimento principale - Riconosciuta natura di ordinanza - Idoneità dell'atto a instaurare il giudizio di costituzionalità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4, ultimo periodo, e 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza non definitiva anziché di ordinanza. Il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  28/11/2014  n. 31  art. 5  co. 4

legge della Regione Lombardia  28/11/2014  n. 31  art. 5  co. 9

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23