Sentenza 179/2019 (ECLI:IT:COST:2019:179)
Massima numero 42805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/05/2019; Decisione del
23/05/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale - Disciplina transitoria - Difetto di tempestiva presentazione dell'istanza privata per l'approvazione del piano attuativo, o della stipula della convenzione di un piano attuativo - Possibile sospensione, da parte del Consiglio comunale, della previsione di piano del governo del territorio (PGT) sino all'esito del procedimento di adeguamento - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, del principio di sussidiarietà e compressione delle potestà urbanistiche comunali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale - Disciplina transitoria - Difetto di tempestiva presentazione dell'istanza privata per l'approvazione del piano attuativo, o della stipula della convenzione di un piano attuativo - Possibile sospensione, da parte del Consiglio comunale, della previsione di piano del governo del territorio (PGT) sino all'esito del procedimento di adeguamento - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, del principio di sussidiarietà e compressione delle potestà urbanistiche comunali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lett. p), e 118 Cost. - dell'art. 5, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Lombardia n. 16 del 2017, secondo il quale, nei casi in cui per i piani attuativi non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6 o il proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini ivi previsti, i Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all'esito del procedimento di adeguamento di cui al comma 3 e, entro i successivi novanta giorni, verificano la compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal PGT, disponendone l'abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero impegnando il proponente alle necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi. L'atto di rimessione non motiva sulla necessità di dare applicazione al comma censurato, anzi tale esigenza è da escludere in considerazione dei plurimi riferimenti alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, come descritta nell'atto di rimessione, dai quali si deduce che le situazioni considerate dal comma censurato non vengono in rilievo nel giudizio a quo. (Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018 e ordinanza n. 202 del 2018).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lett. p), e 118 Cost. - dell'art. 5, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Lombardia n. 16 del 2017, secondo il quale, nei casi in cui per i piani attuativi non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6 o il proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini ivi previsti, i Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all'esito del procedimento di adeguamento di cui al comma 3 e, entro i successivi novanta giorni, verificano la compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal PGT, disponendone l'abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero impegnando il proponente alle necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi. L'atto di rimessione non motiva sulla necessità di dare applicazione al comma censurato, anzi tale esigenza è da escludere in considerazione dei plurimi riferimenti alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, come descritta nell'atto di rimessione, dai quali si deduce che le situazioni considerate dal comma censurato non vengono in rilievo nel giudizio a quo. (Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018 e ordinanza n. 202 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
28/11/2014
n. 31
art. 5
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte