Sentenza 179/2019 (ECLI:IT:COST:2019:179)
Massima numero 42808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/05/2019; Decisione del
23/05/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine al contrasto con il parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine al contrasto con il parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in merito alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. L'atto di promovimento esplicita in modo adeguato il contrasto con tale parametro, atteso che il rimettente lo ravvisa negli effetti della prescrizione normativa censurata sulla funzione urbanistica spettante al Comune.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in merito alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. L'atto di promovimento esplicita in modo adeguato il contrasto con tale parametro, atteso che il rimettente lo ravvisa negli effetti della prescrizione normativa censurata sulla funzione urbanistica spettante al Comune.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
28/11/2014
n. 31
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte