Sentenza 179/2019 (ECLI:IT:COST:2019:179)
Massima numero 42810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/05/2019;  Decisione del  23/05/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42803  42804  42805  42806  42807  42808  42809  42811  42812  42813


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine alla funzione fondamentale ascritta al parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita omessa indicazione, come parametro interposto, delle norme legislative statali a fondamento della specifica funzione fondamentale concretamente attribuita ai Comuni - nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. Le questioni sono specificamente motivate in maniera adeguata e, inoltre, il complesso degli argomenti esposti dal giudice a quo, che cita copiosamente la giurisprudenza rilevante al riguardo, consente agevolmente di ritenere che la funzione fondamentale di pertinenza del Comune ascritta al parametro evocato è quella della pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. Ai fini dell'ammissibilità della censura sulla legge regionale non è richiesta anche la formale indicazione delle norme attributive della funzione fondamentale, trattandosi peraltro di materia rimessa alla competenza esclusiva statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  28/11/2014  n. 31  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte