Sentenza 179/2019 (ECLI:IT:COST:2019:179)
Massima numero 42812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/05/2019; Decisione del
23/05/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dal rimettente - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dal rimettente - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. Dall'atto di rimessione emerge che il Consiglio di Stato ha correttamente utilizzato i suoi poteri di interpretazione delle disposizioni rilevanti ai fini della decisione, escludendo la lettura propostane dalle parti del giudizio principale, mentre l'argomentare, da parte della difesa eccipiente, le diverse opzioni che il rimettente avrebbe potuto considerare, finisce per entrare nella valutazione del merito della questione. Infatti, se l'ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2018, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014. Dall'atto di rimessione emerge che il Consiglio di Stato ha correttamente utilizzato i suoi poteri di interpretazione delle disposizioni rilevanti ai fini della decisione, escludendo la lettura propostane dalle parti del giudizio principale, mentre l'argomentare, da parte della difesa eccipiente, le diverse opzioni che il rimettente avrebbe potuto considerare, finisce per entrare nella valutazione del merito della questione. Infatti, se l'ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2018, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
28/11/2014
n. 31
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte