Ambiente - Tutela ambientale - Disposizioni regionali a tutela delle aree naturali protette (in particolare: istituzione della rete sentieristica) - Necessaria conformazione ai principi fondamentali posti dalla legge quadro - Divieto di deroga in peius.
La normativa regionale istitutiva della rete sentieristica, pur se a vocazione turistica univoca ed esclusiva, e sebbene interessi ambiti riconducibili alla potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, deve necessariamente essere correlata (e subordinata) alle esigenze di tutela dell'ambiente. Qualora infatti la legislazione regionale incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali) deve conformarsi ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro n. 394 del 1991, la quale, costantemente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, detta gli standard minimi uniformi di tutela, che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017).
Lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante le aree naturali protette, si estrinseca nella predisposizione da parte degli enti gestori di tali aree di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011 e n. 44 del 2011).