Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore delle norme modificate - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5, commi 1 e 2, lett. b), c), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lett. a), n. 1), lett. b), nn. 1) e 3), lett. d), nn. 1) e 3); 7, comma 1, lett. a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lett. a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, va escluso che le modifiche introdotte dalla legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017 incidano sulle questioni in esame. Nel caso di specie non si può escludere che le disposizioni impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione. L'assenza di qualsiasi indicazione da parte della resistente induce a ritenerne non provata, infatti, la mancata applicazione, anche in considerazione del loro tempo di vigenza. Non sussiste, pertanto, un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. (Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 44 del 2018, n. 5 del 2018, n. 191 del 2017, n. 170 del 2017, n. 59 del 2017 e n. 8 del 2017).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo ius superveniens sia satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e, per un altro, che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. (Precedente citato: sentenza n. 238 del 2018).