Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42881  42882  42884  42885  42886  42887  42888  42889  42890  42891  42892  42893  42894  42895  42896  42897  42898  42899  42900  42901  42902


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Gestione e organizzazione nelle aree naturali protette (nella specie: parchi nazionali, riserve naturali e aree protette regionali) - Conformità al regolamento e al piano dell'area, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, commi 1 e 2, lett. b), d), e) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. Le norme impugnate dal Governo, non prevedendo che le funzioni di organizzazione e gestione disciplinate dalle lettere indicate debbano essere esercitate, nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali, riserve naturali e aree protette regionali, in conformità al loro piano e regolamento, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pongono in contrasto con gli artt. 6, 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, che dettano lo standard minimo uniforme di tutela nazionale attraverso la previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili all'interno delle aree protette. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011 e n. 44 del 2011).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 5  co. 1

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 5  co. 2

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 5  co. 2

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 5  co. 2

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 6  

legge  06/12/1991  n. 394  art. 11  

legge  06/12/1991  n. 394  art. 12