Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Interventi gestori all'interno dei parchi nazionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Interventi gestori all'interno dei parchi nazionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 2, lett. b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. Le norme impugnate dal Governo, legittimando interventi suddetti ad opera di diversi soggetti all'interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta indicato, contrastano con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, poiché il nulla osta è lo strumento per mezzo del quale l'Ente può controllare che le attività siano conformi alle norme del piano e del regolamento del parco medesimo.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 2, lett. b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi di tipo gestorio della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. Le norme impugnate dal Governo, legittimando interventi suddetti ad opera di diversi soggetti all'interno dei territori dei parchi nazionali senza il nulla osta indicato, contrastano con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, poiché il nulla osta è lo strumento per mezzo del quale l'Ente può controllare che le attività siano conformi alle norme del piano e del regolamento del parco medesimo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 13