Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Disciplina delle attività gestorie - Effetti sui territori delle aree naturali protette - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Insussistenza, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Disciplina delle attività gestorie - Effetti sui territori delle aree naturali protette - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Insussistenza, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 5, commi 1 e 2, lett. c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che consente alle attività gestorie ivi disciplinate - ovverosia di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi - di spiegare effetti anche sui territori delle aree naturali protette. L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 5 indicato, esclude che i programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi dagli enti gestori possano valere all'interno delle aree protette ove non conformi al regolamento e al piano di dette aree. A seguito di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, le funzioni che la legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida all'amministrazione regionale non possono che svolgersi, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro, in tal modo salvaguardando le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 5, commi 1 e 2, lett. c), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che consente alle attività gestorie ivi disciplinate - ovverosia di pianificazione, promozione e realizzazione di interventi - di spiegare effetti anche sui territori delle aree naturali protette. L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 5 indicato, esclude che i programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi dagli enti gestori possano valere all'interno delle aree protette ove non conformi al regolamento e al piano di dette aree. A seguito di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, le funzioni che la legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida all'amministrazione regionale non possono che svolgersi, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro, in tal modo salvaguardando le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte