Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica - Affidamento al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo - Applicazione alle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica - Affidamento al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo - Applicazione alle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), b), nn. 1) e 3), e d), nn. 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo affida al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie di funzioni e compiti di gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica. Tali funzioni, di natura specificamente e immediatamente gestoria, contrastano con la legge quadro n. 394 del 1991, nella parte in cui trovano applicazione anche in riferimento ai parchi nazionali e alle altre aree protette, tanto statali quanto regionali, in quanto tale legge attribuisce in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette la tutela dei valori ambientali in dette aree attraverso l'approvazione del regolamento e del piano. (Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), b), nn. 1) e 3), e d), nn. 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo affida al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie di funzioni e compiti di gestione dei percorsi, dei sentieri e della segnaletica. Tali funzioni, di natura specificamente e immediatamente gestoria, contrastano con la legge quadro n. 394 del 1991, nella parte in cui trovano applicazione anche in riferimento ai parchi nazionali e alle altre aree protette, tanto statali quanto regionali, in quanto tale legge attribuisce in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette la tutela dei valori ambientali in dette aree attraverso l'approvazione del regolamento e del piano. (Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 6
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 6
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 6
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 6
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.