Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Gestione - Affidamento ai Comuni e all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) - Applicazione alle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Gestione - Affidamento ai Comuni e all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) - Applicazione alle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 7, comma 1, lett. a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo affida ai Comuni e all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) una serie di funzioni di gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali protette, in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991, che attribuisce in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette la tutela dei valori ambientali in dette aree.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 7, comma 1, lett. a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo affida ai Comuni e all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) una serie di funzioni di gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), anche su porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali protette, in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991, che attribuisce in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette la tutela dei valori ambientali in dette aree.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 7
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 7
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 7
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 7
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.