Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42881  42882  42883  42884  42885  42886  42887  42888  42889  42890  42891  42893  42894  42895  42896  42897  42898  42899  42900  42901  42902


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nelle aree naturali protette - Conformità al regolamento e al piano dell'area, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui trova applicazione alle aree naturali protette, contrasta con il nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 11  

legge  06/12/1991  n. 394  art. 12