Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nelle aree naturali protette - Conformità al regolamento e al piano dell'area, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nelle aree naturali protette - Conformità al regolamento e al piano dell'area, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui trova applicazione alle aree naturali protette, contrasta con il nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma impugnata dal Governo, nella parte in cui trova applicazione alle aree naturali protette, contrasta con il nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 11
legge 06/12/1991
n. 394
art. 12