Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nei parchi nazionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nei parchi nazionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, secondo cui tale nulla osta è necessario.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, secondo cui tale nulla osta è necessario.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 10
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 13