Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42881  42882  42883  42884  42885  42886  42887  42888  42889  42890  42891  42892  42894  42895  42896  42897  42898  42899  42900  42901  42902


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nei parchi nazionali - Nulla-osta dell'ente parco - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non prevede che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco. La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 13 della legge quadro n. 394 del 1991, secondo cui tale nulla osta è necessario.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 10  co. 1

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 13