Sentenza 184/2024 (ECLI:IT:COST:2024:184)
Massima numero 46419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  16/10/2024;  Decisione del  16/10/2024
Deposito del 21/11/2024; Pubblicazione in G. U. 27/11/2024
Massime associate alla pronuncia:  46417  46418  46420


Titolo
Legge - Leggi interpretative - Possibile adozione anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali - Condizioni - Scelta effettuata tra le possibili varianti di senso della norma interpretata - Ragionevolezza e proporzionalità della scelta, anche a tutela dell'affidamento nel frattempo ingenerato dalla norma interpretata - Possibilità di interpetrare una norma nel senso di ritenere validi gli atti compiuti, anziché nulli - Compito della Corte costituzionale - Valutazione della natura interpretativa della norma (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle disposizioni che, per un verso, considerano validi i contratti conclusi, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati e, per altro verso, abrogano la previsione che demandava a un d.m., mai attuato, la regolamentazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale da parte delle società di professionisti). (Classif. 141004).

Testo

È possibile adottare una norma interpretativa anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta “imposta” dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario. (Precedenti: S. 133/2020 - mass. 42559; S. 227/2014 - mass. 38119; S. 271/2011 - mass. 35865; S. 209/2010 - mass. 34739; S. 170/2008 - mass. 32491).

Alla Corte costituzionale non è demandato un giudizio di fondatezza circa le divergenti interpretazioni emerse prima dell’intervento legislativo chiarificatore, che ad una di esse accorda la preferenza. Le compete, invece, verificare che la disposizione abbia natura interpretativa sul piano sostanziale, accertando che il suo fine sia quello di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. (Precedenti: S. 77/2024; S. 4/2024 - mass. 45903; S. 70/20204 - mass. 3257; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 108/2019 - mass. 42263; S. 127/2015 - mass. 38452).

Anche le norme di interpretazione autentica sono sottoposte a un vaglio di non irragionevolezza (e di non sproporzione). Se è vero, infatti, che la natura interpretativa si fonda sul presupposto che il significato accolto dal legislatore già rientri nel perimetro testuale della disposizione interpretata, nondimeno non può tacersi che l’intervento interpretativo del legislatore - che vincola il giudice - potrebbe frustrare interessi meritevoli di tutela, specie ove il legislatore accogliesse un’interpretazione della disposizione non sostenuta dalla maggioranza della giurisprudenza. (Precedenti: S. 55/2024 - mass. 46058; S. 104/2022 - mass. 44723; S. 132/2016 - mass. 38900; S. 402/1993 - mass. 19971).

L’efficacia ex tunc delle norme di interpretazione autentica induce a ritenere che esse debbano essere sottoposte a un vaglio di non irragionevolezza, a tutela, in particolare, degli eventuali affidamenti ingenerati da una diversa, precedente interpretazione della medesima disposizione. (Precedenti: S. 77/2024; S. 73/2017 - mass. 39503).

È ben possibile che una norma di interpretazione autentica incida su una precedente regola di giudizio, formulata dalla giurisprudenza a favore della nullità, per sostenere, viceversa, la validità degli atti. Ciò non determina la reviviscenza di clausole nulle, bensì elimina in radice la precedente valutazione di nullità. E questo vale specie in presenza di una norma di interpretazione autentica che incide su rapporti fra soggetti privati, rispetto ai quali non può presumersi alcun intento del legislatore di favorire una delle parti nei giudizi pendenti. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45903; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 12/2018 - mass. 39755; S. 402/1993 - mass. 19971).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di L’Aquila in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, 24 e 41, secondo e terzo comma, Cost., dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, il primo che considera validi i contratti conclusi, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati e il secondo che abroga la previsione, di cui all’art. 24, comma 2, della legge n. 266 del 1997, che demandava a un d.m. la regolamentazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di professionisti. La disposizione censurata si fa carico di intervenire sull’incerta sorte di contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, la quale, all’art. 24, comma 1, elimina, in generale, il divieto di costituire società professionali e di esercitare l’attività professionale nelle forme delle società di persone, di capitali e cooperative; mentre, al comma 2, ora abrogato dall’art. 1, comma 149 censurato, rinvia a un d.m. di attuazione, mai adottato. In questo scenario, il censurato comma 148 palesa i tratti di una norma di interpretazione autentica dello stesso art. 24 della legge n. 266 del 1997, così escludendo che tale previsione fosse privata di qualsivoglia portata precettiva per effetto dell’inerzia da parte del potere esecutivo nell’adozione della fonte secondaria quale il d.m. indicato. In particolare, la norma interpretativa assume che la suddetta inerzia non ha inibito l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 1815 del 1939, da parte dell’art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997, rispetto a quelle società, per le quali l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria risultava già disciplinato da una legge di settore. In conclusione, il significato che l’art. 1, comma 148, primo periodo, della legge n. 124 del 2017 assegna all’art. 24 della legge n. 266 del 1997, risulta compreso fra quelli che poteva esprimere la portata testuale della citata disposizione. Risulta pertanto non irragionevole la scelta del legislatore – anche adottando quella visione sinergica del rapporto fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU –, che corregge un’imperfezione del dato normativo, che non aveva previsto le conseguenze dell’eventuale mancata adozione della disciplina secondaria, e dà preferenza a una interpretazione idonea a preservare un sicuro ambito di vincolatività all’art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997. Né la norma di interpretazione autentica vìola l’art. 41 Cost. Anzitutto, nel riferirsi alle società di ingegneria, essa è conforme all’istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale. Risultano, inoltre, tutelate le esigenze riconducibili ai limiti dell’iniziativa economica privata, anche per come interpretata alla luce dei principi concorrenziali desumibili dal diritto dell’Unione europea. La norma di interpretazione autentica neppure frustra interessi giuridicamente rilevanti o, comunque, meritevoli di tutela, perché garantisce che sia preservata la validità di contratti, la cui conclusione è idonea a ingenerare un affidamento sulla loro vincolatività ed efficacia. Da ultimo, non è lesa la tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., posto che il diritto di azione in giudizio è un posterius rispetto alla sussistenza del diritto sul piano sostanziale e, dunque, non può dirsi violato in ragione della portata, più o meno favorevole, della disciplina sostanziale). (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 15/2012 - mass. 36050; S. 303/2011 - mass. 35926; S. 401/2008 - mass. 33002; S. 26/2003 - mass. 27543; S. 29/2002 - mass. 26774; S. 397/1994 - mass. 21093; S. 17/1976 - mass. 8167).



Atti oggetto del giudizio

legge  04/08/2017  n. 124  art. 1  co. 148

legge  04/08/2017  n. 124  art. 1  co. 149

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 3

Altri parametri e norme interposte