Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali - Nulla-osta degli enti gestori - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Carente argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali - Nulla-osta degli enti gestori - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Carente argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali. La norma è impugnata nella parte in cui non prevede che la pianificazione e la gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori. Tuttavia, il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento del parco, non è espressamente previsto dalla legge quadro n. 394 del 1991, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto anche a tali aree protette.
Sono dichiarate inammissibili, per carenza del supporto argomentativo minimo che deve connotare il ricorso in via principale, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, in relazione alle riserve naturali statali e alle aree protette regionali. La norma è impugnata nella parte in cui non prevede che la pianificazione e la gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), anche quando questa si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e aree protette regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori. Tuttavia, il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento del parco, non è espressamente previsto dalla legge quadro n. 394 del 1991, sicché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto anche a tali aree protette.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 10
co. 1
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.