Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Insussistenza, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Insussistenza, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che disciplina il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA). L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 10, commi 1 e 2, indicato, esclude che tale programma possa trovare applicazione anche all'interno di tali aree protette ove non sia conforme al regolamento e al piano, consentendo di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che disciplina il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA). L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 10, commi 1 e 2, indicato, esclude che tale programma possa trovare applicazione anche all'interno di tali aree protette ove non sia conforme al regolamento e al piano, consentendo di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.