Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42881  42882  42883  42884  42885  42886  42887  42888  42889  42890  42891  42892  42893  42894  42895  42897  42898  42899  42900  42901  42902


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Programma triennale degli interventi straordinari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, delle funzioni amministrative statali in materia di propria competenza esclusiva - Insussistenza, a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, che disciplina il programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA). L'accoglimento, con la medesima pronuncia, delle altre questioni aventi ad oggetto l'art. 10, commi 1 e 2, indicato, esclude che tale programma possa trovare applicazione anche all'interno di tali aree protette ove non sia conforme al regolamento e al piano, consentendo di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida agli enti gestori di tali aree, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  27/12/2016  n. 42  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art.