Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Regolamento attuativo - Competenza all'adozione del Consiglio regionale, anche nelle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Regolamento attuativo - Competenza all'adozione del Consiglio regionale, anche nelle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 14, comma 2, lett. a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette. Le disposizioni impugnate dal Governo affidano al regolamento regionale la disciplina di diversi oggetti - dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - che, con riferimento al territorio delle aree protette, spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare, ponendosi così in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 14, comma 2, lett. a), b) ed e), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dal Consiglio regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette. Le disposizioni impugnate dal Governo affidano al regolamento regionale la disciplina di diversi oggetti - dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri, ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - che, con riferimento al territorio delle aree protette, spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare, ponendosi così in contrasto con la legge quadro n. 394 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 14
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 14
co. 2
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 14
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.