Sentenza 180/2019 (ECLI:IT:COST:2019:180)
Massima numero 42899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Indicazione, da parte del dirigente regionale competente, delle attività prioritarie per la attivazione e gestione della REASTA, anche all'interno delle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) - Indicazione, da parte del dirigente regionale competente, delle attività prioritarie per la attivazione e gestione della REASTA, anche all'interno delle aree naturali protette - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 17, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha inserito il comma 2-bis all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo - statuendo che il dirigente della struttura regionale competente in materia può stabilire quali, fra le attività previste dall'indicato art. 5, siano da ritenere prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, quali siano quelli di cui avvalersi, nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese - radica in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di specifici atti di programmazione gestoria, i quali troverebbero applicazione anche all'interno dei parchi, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, in contrasto con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, della legge n. 394 del 1991, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali. In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono pertanto essere gli enti gestori delle aree protette, attraverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma 17, lett. a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha inserito il comma 2-bis all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. La norma impugnata dal Governo - statuendo che il dirigente della struttura regionale competente in materia può stabilire quali, fra le attività previste dall'indicato art. 5, siano da ritenere prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, quali siano quelli di cui avvalersi, nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese - radica in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di specifici atti di programmazione gestoria, i quali troverebbero applicazione anche all'interno dei parchi, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, in contrasto con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12, della legge n. 394 del 1991, i quali affidano agli enti parco ed ai soggetti gestori delle aree protette l'attività di gestione dei territori ricompresi al loro interno, nonché l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali. In forza di quanto previsto dalla normativa quadro statale, devono pertanto essere gli enti gestori delle aree protette, attraverso gli strumenti regolatori (regolamento e piano), a stabilire non solo quali attività possono compiersi, ma altresì i tempi e i modi di svolgimento di queste, all'interno delle aree protette.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
12/01/2017
n. 4
art. 1
co. 17
legge della Regione Abruzzo
27/12/2016
n. 42
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 1
co. 3
legge 06/12/1991
n. 394
art. 1
co. 4
legge 06/12/1991
n. 394
art. 2
co. 1
legge 06/12/1991
n. 394
art. 9
legge 06/12/1991
n. 394
art. 12