Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione di Strada dei Parchi spa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, come convertito. L'atto di costituzione è stato depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo la sua scadenza è inammissibile (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009, n. 250 del 2008 e n. 107 del 2006).