Professioni - In genere - Professioni intellettuali - Abrogazione, disposta dall'art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997, del divieto di esercitare in forma associativa prestazioni di assistenza e consulenza - Necessità, disposta dal successivo comma 2, di adottare un regolamento per l'esercizio della suddetta attività - Conferma, mediante novella di interpretazione autentica, della validità dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di professionisti costituite in forma di società di capitali, nonostante la perdurante mancata adozione del regolamento indicato - Abrogazione dell'art. 24, comma 2, citato - Denunciata irragionevole disparità di trattamento - Inammissibilità della questione. (Classif. 203001).
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di L’Aquila in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, il primo che considera validi i contratti conclusi, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati e il secondo che abroga la previsione (art. 24, comma 2, della legge n. 266 del 1997) che demandava a un d.m. la regolamentazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di professionisti. Il rimettente, limitandosi ad asserire apoditticamente che le norme censurate comporterebbero un’ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento non solo tra le stesse società di ingegneria, ma anche tra le società tra professionisti in diversi settori, non si confronta con la peculiare disciplina dettata con riferimento all’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di ingegneria costituite nelle forme delle società di capitali o delle società cooperative. Di riflesso, dà per presupposta e non motiva la necessaria parità di trattamento che dovrebbe condurre all’ablazione delle norme censurate).