Sentenza 181/2019 (ECLI:IT:COST:2019:181)
Massima numero 42796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni autostradali - Differimento del pagamento delle rate del corrispettivo del 2015 e del 2016 dovuto dalla società concessionaria delle autostrade A24 e A25 - Indicazione dell'ANAS come soggetto al quale spettano sia le rate il cui termine di pagamento è stato differito, sia le altre rate successive - Denunciata violazione del principio democratico e del lavoro - Assoluta mancanza di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni autostradali - Differimento del pagamento delle rate del corrispettivo del 2015 e del 2016 dovuto dalla società concessionaria delle autostrade A24 e A25 - Indicazione dell'ANAS come soggetto al quale spettano sia le rate il cui termine di pagamento è stato differito, sia le altre rate successive - Denunciata violazione del principio democratico e del lavoro - Assoluta mancanza di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per assoluta mancanza di motivazione in ordine al parametro evocato, della questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all'art. 1 Cost. - dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui prevede la spettanza all'ANAS spa delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lett. c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009 relativa alle autostrade A24 e A25. Nessuna delle argomentazioni a sostegno della censura di legittimità costituzionale ha alcuna connessione, nemmeno indiretta o riflessa, con il parametro suindicato, né quanto al lavoro su cui è fondata la Repubblica, né quanto al principio della sovranità popolare, entrambi estranei ai temi dibattuti nel giudizio a quo.
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per assoluta mancanza di motivazione in ordine al parametro evocato, della questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all'art. 1 Cost. - dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui prevede la spettanza all'ANAS spa delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lett. c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009 relativa alle autostrade A24 e A25. Nessuna delle argomentazioni a sostegno della censura di legittimità costituzionale ha alcuna connessione, nemmeno indiretta o riflessa, con il parametro suindicato, né quanto al lavoro su cui è fondata la Repubblica, né quanto al principio della sovranità popolare, entrambi estranei ai temi dibattuti nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2017
n. 50
art. 52
co.
legge
21/06/2017
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Altri parametri e norme interposte