Sentenza 181/2019 (ECLI:IT:COST:2019:181)
Massima numero 42797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42794  42795  42796


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni autostradali - Differimento del pagamento delle rate del corrispettivo del 2015 e del 2016 dovuto dalla società concessionaria delle autostrade A24 e A25 - Indicazione dell'ANAS come soggetto al quale spettano sia le rate il cui termine di pagamento è stato differito, sia le altre rate successive - Denunciata eterogeneità della norma rispetto al testo originario del decreto-legge, irragionevolezza, lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della separazione dei poteri - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24, 77, secondo comma, e 101 Cost., dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui prevede la spettanza all'ANAS spa delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lett. c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009 relativa alle autostrade A24 e A25. La disposizione censurata, inserita dalla legge di conversione, riguardando la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, è strettamente connessa alle analoghe ragioni di urgenza e necessità che hanno fondato l'adozione del decreto-legge, perseguendo non la finalità di condizionare od orientare l'esito del giudizio, bensì di finanziare in parte i lavori di messa in sicurezza delle due autostrade assicurando, nell'immediato, al concessionario un risparmio di spesa con l'ampio differimento (ultradecennale) del termine di adempimento dell'obbligazione avente a oggetto il pagamento di due rate del corrispettivo della concessione. Valutata nel più ampio contesto complessivo degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle due autostrade suddette e dell'iniziale loro finanziamento, la norma censurata costituisce dunque una norma-provvedimento non irragionevole, convergente verso la finalità di procedere all'avvio urgente di tali lavori, né lede il diritto alla tutela giurisdizionale del concessionario o contrasta con l'art. 101 Cost., essendo il giudice soggetto alla legge anche quando è chiamato a fare applicazione di una norma-provvedimento. (Precedente citato: sentenza n. 128 del 2018).

Secondo la giurisprudenza costituzionale la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei, ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. Tuttavia, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo tale estraneità, o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 251 del 2014, n. 32 del 2014, n. 22 del 2012; ordinanza n. 34 del 2013).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la fattispecie della legge (o norma)-provvedimento ricorre quando, con una previsione di contenuto particolare e concreto, una legge o una sua singola disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica. La natura di "norma-provvedimento", da sola, non incide sulla legittimità della disposizione e la legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento - le quali non sono incompatibili in sé e per sé, con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione - deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2018, n. 231 del 2014, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 270 del 2010 e n. 288 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 52  co. 

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte