Ordinanza 182/2019 (ECLI:IT:COST:2019:182)
Massima numero 42310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  06/06/2019;  Decisione del  06/06/2019
Deposito del 16/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Erogazioni in denaro effettuate a favore dei partiti politici da membri del Parlamento non a titolo di liberalità - Detraibilità - Denunciata violazione del divieto di mandato imperativo e del principio di uguaglianza - Sopravvenuta modifica del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
È ordinata la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di Trento per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013, conv., con modif., in legge n. 13 del 2014, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 67 Cost., nella parte in cui consente ai membri del Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi un importo pari al 19% per le erogazioni in denaro anche se non liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire (ossia tra 51,65 e 103.291,38 euro). Il sopravvenuto secondo periodo del comma censurato, aggiunto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014, nel disporre che «continuano a considerarsi detraibili» i versamenti in denaro, tracciabili, effettuati «anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche, in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti politici beneficiari delle erogazioni medesime», ha arricchito il quadro normativo rilevante. In forza della retroattività dello ius superveniens, si impone il riesame della perdurante rilevanza delle questioni da parte del rimettente, al quale compete valutare se la fattispecie "donazione interessata" dedotta nel giudizio a quo possa accedere al regime di detraibilità. (Precedenti citati: ordinanze n. 154 del 2018, n. 244 del 2017, n. 266 del 2015, n. 253 del 2014, n. 316 del 2012 e n. 458 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/12/2013  n. 149  art. 11  co. 4

legge  21/02/2014  n. 13  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 67

Altri parametri e norme interposte