Caccia - Norme della Regione Puglia - Misure di controllo e abbattimento della fauna selvatica - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. c), 4, comma 1, e 5 della legge reg. Puglia n. 28 del 2018, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, secondo comma, Cost. e in relazione all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 e agli artt. 8 e 11 del d.P.R. n. 357 del 1997. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione e modificazione delle norme impugnate).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 112 del 2017, n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).