Istruzione - Norme della Regione Molise - Servizi educativi per l'infanzia - Adempimenti necessari per l'iscrizione - Assolvimento degli obblighi vaccinali - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "norme generali sull'istruzione" - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. n) - gli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Molise n. 8 del 2018, che prevedono, rispettivamente, che i responsabili delle strutture scolastiche non procedano all'iscrizione di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali e che, in via transitoria, risulta sufficiente, ai fini dell'iscrizione, aver avviato il percorso per l'assolvimento dei citati obblighi. Le disposizioni impugnate dal Governo intervengono in un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato, quello delle "norme generali sull'istruzione", determinando una interferenza di per sé stessa costituzionalmente illegittima. Le disposizioni citate, inoltre, appaiono viziate anche sotto il profilo contenutistico, per incompatibilità con la disciplina dettata dal d.l. n. 73 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 119 del 2017, che pone vincoli inderogabili, in quanto detta norme che risultano, per alcuni versi, più severe e, per altri, più permissive. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 110 del 2018, n. 40 del 2017, n. 195 del 2015, n. 49 del 2014, n. 245 del 2013, n. 98 del 2013 e n. 35 del 2011).
La normativa in materia di obblighi vaccinali interseca una pluralità di materie, con prevalenza dei profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di principi fondamentali sulla tutela della salute; di livelli essenziali delle prestazioni; di norme generali sull'istruzione; di profilassi internazionale. In particolare, le disposizioni della legislazione statale che riguardano l'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso ai servizi scolastici, si configurano come "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva statale, in quanto mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2018).
In materia di obblighi di vaccinazioni le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2018).