Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Risorse aggiuntive - Nuova programmazione - Possibilità - Condizione - Risorse non ancora utilizzate - Valutazioni di interesse strategico nazionale, quale rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative alle disposizioni che, nel quadro del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica richiesto alle regioni ordinarie per il quinquennio 2025-2029, riducono e cancellano i contributi per investimenti già assegnati, rispettivamente, ai comuni e alle regioni. Sollecito al legislatore a intervenire, nelle annualità successive, per una modulazione meno rigida dell'alternativa sulla utilizzazione del contributo, in particolare per le regioni in disavanzo). (Classif. 036001).
I fondi qualificabili come risorse aggiuntive, ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., possono essere oggetto di una nuova programmazione, alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale qualora si tratti di risorse statali non ancora utilizzate. In tal caso, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, possono ricevere nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica. (Precedenti: S. 143/2017 - mass. 40079; S. 207/2011 - mass. 35732).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, commi 796 e 797, lett. a e d, della legge n. 207 del 2024, che, rispettivamente, riducono e cancellano i contributi per investimenti assegnati ai comuni e alle regioni a statuto ordinario dai commi 139 e 134 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018. Le disposizioni impugnate intervengono su risorse statali aggiuntive ancora non utilizzate, determinandone una rimodulazione nel contesto di scelte allocative inserite in una manovra di finanza pubblica; ciò anche in ragione del collegamento con il meccanismo ivi previsto che consente agli enti territoriali in avanzo di amministrazione di utilizzare il contributo alla finanza pubblica per finanziare investimenti. Se, per il comparto degli enti locali – la maggioranza dei quali presenta avanzi di amministrazione – la riduzione dei trasferimenti trova quindi compensazione, nel periodo considerato, dalla destinazione del contributo alla spesa di investimento, ciò non accade, in particolare, per le regioni in disavanzo. Tuttavia, essendo l’operatività dei definanziamenti alle regioni differita al 2027, il pregiudizio alla perequazione infrastrutturale potrà essere evitato dal legislatore dando seguito alla sollecitazione a intervenire, nelle annualità successive a quella in corso, per una modulazione meno rigida dell’alternativa sulla utilizzazione del contributo, nel senso di consentire anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento).