Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi di demoricostruzione nelle zone omogenee A o in zone di particolare pregio storico o artistico - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, che, disciplina gli interventi, comunque denominati, di integrale demolizione di edifici preesistenti e la loro ricostruzione, disponendo che, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Il ricorso, limitandosi sostanzialmente a indicare i dedotti parametri e argomentando in modo sintetico e meramente assertivo, non ha adeguatamente assolto all’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale.