Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) – Divieto del terzo mandato consecutivo – Previsione espressa per i sindaci dei comuni più popolosi e i presidenti di Giunta delle regioni ordinarie – Ratio – Temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta – Garanzia di altri diritti fondamentali e principi costituzionali legati alla democraticità degli enti locali – Punto di equilibrio tra tali interessi e il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive – Natura – Principio fondamentale – Necessaria applicazione uniforme sul territorio nazionale – Conseguente limite all’esercizio delle competenze legislative primarie delle autonomie speciali in materia elettorale quando l’organo di vertice sia eletto direttamente (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Provincia autonoma di Trento che, nel novellare la legge statutaria, innalza il numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Provincia da due a tre e il numero di mesi, anche non continuativi, nell’esercizio delle funzioni, per l’operatività del divieto da 48 a 72). (Classif. 093010).
Il divieto del terzo mandato consecutivo, stabilito per i comuni più popolosi e per le regioni ordinarie, si pone come temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione dell’elezione diretta dei rispettivi vertici monocratici. Lo stesso garantisce anche ulteriori diritti fondamentali e principi costituzionali, quali l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, presidiato dall’art. 51 Cost., in base al punto di equilibrio individuato dal legislatore statale; quest’ultimo – per la sua ratio e per la natura dei diritti e degli interessi coinvolti – non può, quindi, che imporsi, quale principio fondamentale, in condizioni di uniformità normativa, su tutto il territorio nazionale. (Precedenti: S. 64/2025 - mass. 46866; S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490).
Il divieto del terzo mandato consecutivo, benché non imposto dalla Costituzione, vale anche per le autonomie speciali, sia perché – allo stato attuale della legislazione – deve considerarsi un principio generale dell’ordinamento, sia in ragione del necessario rispetto del principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive.
Il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive assurge a limite della competenza legislativa primaria in materia elettorale delle autonomie speciali; ciò a tutela del fondamentale diritto di elettorato passivo che, intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali che possono limitarlo al solo fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini, qualunque sia la Regione di appartenenza. (Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45490; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 539/1990 - mass. 16699; S. 235/1988 - mass. 1049; S. 189/1971 - mass. 5788)
Le autonomie speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, rimesse alla loro competenza legislativa primaria, sono tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.: tra questi – per la ratio di temperamento di sistema dell’elezione diretta e di punto di equilibrio tra contrapposti diritti e principi fondamentali – deve annoverarsi il divieto del terzo mandato consecutivo recato dall’art. 2, comma 1, lett. f). (Precedenti: S. 148/2025 - mass. 47089; S. 134/2018; S. 294/2011 - mass. 35908; S 143/2010).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio del divieto del terzo mandato consecutivo, l’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato ai sensi dell’art. 47 dello statuto speciale, che modifica il comma 2 dell’art. 14 della legge prov. Trento n. 2 del 2003, innalzando, rispettivamente, da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da 48 a 72 i mesi, anche non continuativi, di effettivo esercizio delle funzioni presidenziali necessari perché operi l’introdotto divieto del quarto mandato. Le disposizioni provinciali impugnate dal Governo, emanate nell’esercizio della competenza legislativa primaria in materia elettorale, non rispettano il divieto del terzo mandato consecutivo, principio dell’ordinamento giuridico che, in quanto tale, limita l’esercizio di detta competenza. La forma di governo della Provincia autonoma di Trento, infatti, si caratterizza, come quella delle regioni ordinarie, per l’elezione diretta del presidente e per i conseguenti ampi suoi poteri: ne consegue, da un lato, che la regolamentazione del limite ai mandati consecutivi incide sulle condizioni di accesso alla carica apicale, con ricadute sull’assetto complessivo dell’ente ed individua un punto di equilibrio tra plurime esigenze di rilievo costituzionale; dall’altro, che, anche nel caso in esame, ricorre l’esigenza democratica di bilanciare il rischio, insito nell’investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere. Il divieto in esame si impone, poi, alle autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti costituisce un limite della anzidetta competenza legislativa primaria; né esistono peculiari situazioni locali che possano giustificare una deroga all’esigenza di uniformità di trattamento nella regolazione dell’accesso alla carica di Presidente della Provincia in quanto, nonostante talune particolarità, il sistema resta caratterizzato da ampi residui poteri di quest’ultimo nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta e dal suo plus di legittimazione derivante dall’investitura popolare diretta). (Precedenti: S. 148/2025 - mass. 47089; S. 64/2025 - mass. 46866; S. 60/2023 - mass. 45490; S. 283/2010; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 276/1997 - mass. 23430; S. 539/990 - mass. 16699; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331).