Sentenza 32/2026 (ECLI:IT:COST:2026:32)
Massima numero 47330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  28/01/2026;  Decisione del  28/01/2026
Deposito del 19/03/2026; Pubblicazione in G. U. 25/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47329  47331


Titolo
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Preclusioni - Condannato a precedente pena detentiva per delitto, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen, ancorché sia intervenuta la riabilitazione - Violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e rieducazione della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210043).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. Se la sospensione condizionale della pena ha conservato la sua ratio essenziale, di monito al condannato per reati di non particolare gravità, associato alla sentenza di condanna, risparmiandogli, però, l’esperienza del carcere, differenti sono divenuti i suoi presupposti rispetto alle scelte iniziali del legislatore: in particolare essa, non più concepita come un beneficio del quale fruire una sola volta, risulta applicabile, per effetto della giurisprudenza costituzionale, non già in forza di automatismi, quanto piuttosto della necessità di tener conto che la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti. È pertanto irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Quanto, poi, alla circostanza che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha come effetto di consentire la fruizione della sospensione condizionale pur quando risultino superati i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., la stessa deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie della riabilitazione, giacché essa estingue ogni effetto penale della condanna. Infine, sebbene la “neutralizzazione” degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione potrebbe rivelarsi non irreversibile, potendo pur sempre verificarsi la revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta, resta ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione (art. 683, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), tornando così a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46450).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 164  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte