Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che, per gli interventi di revamping e repowering, diretti all’ammodernamento, all’incremento di efficienza e al potenziamento degli impianti, ammette solo i primi, purché realizzati senza modifiche di volumi e altezze – Eccedenza dalle competenze statutarie, violazione del principio di legittimo affidamento nonché dei principi, anche di derivazione eurounitaria, volti alla massima diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili – Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, lett. e), dello statuto speciale e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario di massima diffusione degli impianti FER, con assorbimento degli altri profili, l’art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce diverse tipologie di limiti all’attività di repowering e revamping, legate sia all’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, al numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili. La disposizione impugnata dal Governo stabilisce un criterio estraneo sia alle previsioni statali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, sia a quanto stabilito dal d.m. del 21 giugno 2024, che hanno attribuito alle regioni la competenza a individuare aree idonee e non idonee, e non a introdurre criteri limitativi alla diffusione di impianti FER alternativi a (e in contrasto con) quelli previsti dal legislatore statale.