Sentenza 115/2025 (ECLI:IT:COST:2025:115)
Massima numero 46871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  06/05/2025;  Decisione del  06/05/2025
Deposito del 21/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46870


Titolo
Maternità e infanzia - In genere - Congedo di paternità obbligatorio - Beneficiari - Padre lavoratore - Estensione alla madre intenzionale lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 150001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Brescia, sez. lavoro, determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso. Infatti, in materia di stato civile – giusta la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita formato all’estero e relativo a un minore, perché non contrario all’ordine pubblico internazionale – il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all’impiego da parte della partner di tecniche di PMA, comporta l’assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso, dove l’identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori (in assenza di elementi di contrarietà all’ordine pubblico, quale è ad esempio la maternità surrogata), stante l’esigenza di realizzare l’interesse del minore nel condiviso progetto di cura e realizzazione delle relative esigenze. Risponde, in definitiva, all’interesse del minore, avente ormai carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriale, ed è in ragione di esso che detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità. In siffatto quadro, l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità, perché l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e quella intenzionale. Viene così in rilievo la esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale. Nei termini della questione posta, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente. E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione in casi particolari (ex art. 44 legge n. 184 del 1983). (Precedenti: S. 68/2025 - mass. 46864; S. 161/2023 - mass. 45740; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 105/2018 - mass. 40771; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 371/2003 - mass. 28174; S. 104/2003 - mass. 27646; S. 197/2002 - mass. 27000; S. 405/2001 - mass. 26677; S. 179/1993 - mass. 19493).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 27  co. 

decreto legislativo  30/06/2022  n. 105  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte