Sentenza 121/2026 (ECLI:IT:COST:2026:121)
Massima numero 47612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  06/05/2026;  Decisione del  06/05/2026
Deposito del 06/07/2026; Pubblicazione in G. U. 08/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47609  47610  47611  47613  47614  47615  47616


Titolo
Decreto-legge – In genere – Pregiudizialità degli asseriti suoi vizi nell’esame delle questioni – Sindacato della Corte costituzionale – Limitazione ai casi di evidente mancanza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, stante l’impossibilità della loro predeterminazione – In particolare: decreti-legge a contenuto plurimo – Osservanza della loro ratio dominante (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione, introdotta mediante decretazione d’urgenza, che prevede che, per la realizzazione di infrastrutture di reti di telecomunicazione, TLC, ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non è necessaria l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso e che per l’installazione di talune infrastrutture nonché per le iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e garantire l’operatività e continuità dei servizi di TLC, non si applica il vincolo paesaggistico). (Classif. 076001).

Testo

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., ha di regola priorità logico-giuridica rispetto alle altre e assume, pertanto, carattere preliminare poiché attiene al corretto esercizio della funzione normativa primaria e si configura come potenzialmente assorbente in caso di eventuale accoglimento. (Precedenti: S. 147/2025; S. 139/2024; S. 133/2024 - mass. 46296; S. 115/2020 - mass. 43526; S. 288/2019 - mass. 41900; S. 247/2019).

In ragione dell’elasticità della clausola di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., non si possono predeterminare i casi straordinari di necessità e di urgenza che legittimano il ricorso alla decretazione d’urgenza; il sindacato di legittimità costituzionale, che non deve sovrapporsi a quello di Governo e Parlamento, è, pertanto, limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti, da riscontrarsi alla luce di indici intrinseci ed estrinseci alle disposizioni censurate a prescindere da ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza della disciplina introdotta. (Precedenti: S. 147/2025 - mass. 47027; S. 146/2024 - mass. 46357; S. 213/2021 - mass. 44352; S. 288/2019 - mass. 41901; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 93/2011 - mass. 35500, S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).

Per i decreti-legge a contenuto plurimo, ciò che rileva ai fini della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della ratio dominante che li ispira; l’urgente necessità del provvedere può, infatti, riguardare anche una pluralità di norme accomunate dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti per situazioni straordinarie venutesi a determinare. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44352; S. 30/2021 - mass. 43627; S. 149/2020 - mass. 43412; S. 115/2020 - mass. 43527; S. 137/2018 -mass. 41383; 170/2017 - mass. 41978; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 22/2012 - mass. 36070; O. 34/2013 - mass. 36949).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., dell’art. 54-bis cod. comunicazioni elettroniche nella parte in cui prevede che, per la realizzazione di infrastrutture di reti di telecomunicazione –TLC – ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non è necessaria l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 e che, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e garantire l’operatività e continuità dei servizi di TLC, non si applica il vincolo paesaggistico. La disposizione censurata – finalizzata a semplificare e accelerare le procedure per la realizzazione degli impianti di TLC ad alta velocità – è materialmente omogenea rispetto alla funzione perseguita dal d.l. n. 13 del 2023, come conv., che l’ha introdotta, essendo quest’ultimo emanato per dare attuazione, tra gli altri, agli interventi previsti dal PNRR per garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 54  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte