Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Opere eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica - Esclusione delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 170003).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l’art. 5-ter, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali e del paesaggio non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione del citato parametro, non chiarendo il meccanismo attraverso il quale si realizzerebbe il vulnus lamentato.