Legge – In genere – Disciplina degli istituti processuali – Ampia discrezionalità del legislatore nella loro conformazione – In particolare: trascrizione della domanda giudiziale – Ratio – Sintesi di diritti individuali e interessi generali plurimi, tutti di rilievo costituzionale – Limiti – Manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte. (Classif. 141001).
In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, va tanto più ribadita per istituti come la trascrizione della domanda giudiziale, nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, poiché il microsistema di pubblicità dichiarativa realizzato dagli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., mediante la disciplina della trascrizione e della cancellazione delle domande giudiziali, porta a sintesi plurimi diritti individuali e interessi generali, tutti di rilievo costituzionale. (Precedenti: S. 59/2026; n. 146/2025 - mass. 47003; S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 143/2022 - mass. 44997).