Sentenza 58/2026 (ECLI:IT:COST:2026:58)
Massima numero 47363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 27/04/2026; Pubblicazione in G. U. 29/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47362  47364  47365  47366  47367


Titolo
Processo penale – Azione penale – Obbligatorietà – Presupposto – Indipendenza del pubblico ministero – Finalità – Eguale applicazione della legge. (Classif. 199004)

Testo

L’ordinamento costituzionale vigente assegna al pubblico ministero una posizione di indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni per consentirgli di adempiere il suo dovere di esercitare l’azione penale “without fear or favour”. (Precedenti: S. 111/1993 - mass. 19527; S. 88/1991 - mass. 16995; S. 96/1975; S. 190/1970 - mass. 5309).

L’obbligatorietà dell’azione penale è funzionale all’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati, al fine di prevenire il rischio di un esercizio discriminatorio dell’azione (o inazione) penale. (Precedenti: S. 121/2009; S. 88/1991 - mass. 16995; S. 84/1979 - mass. 9927).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte