Sentenza 100/2026 (ECLI:IT:COST:2026:100)
Massima numero 47438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/03/2026;  Decisione del  25/03/2026
Deposito del 09/06/2026; Pubblicazione in G. U. 10/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47431  47432  47433  47434  47435  47436  47437  47439  47440  47441


Titolo
Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Opere eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica - Esclusione delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 170003).

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l’art. 5-ter, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali e del paesaggio non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione del citato parametro, non chiarendo il meccanismo attraverso il quale si realizzerebbe il vulnus lamentato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  17/06/2025  n. 18  art. 29  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  12/08/1998  n. 28  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte