Sentenza 132/2026 (ECLI:IT:COST:2026:132)
Massima numero 47573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  20/05/2026;  Decisione del  20/05/2026
Deposito del 21/07/2026; Pubblicazione in G. U. 22/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47570  47571  47572


Titolo
Processo penale – Astensione e ricusazione del giudice – Soggetti legittimati alla ricusazione – Persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione – Possibilità di ricusare il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – Omessa previsione – Violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199003)

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., che nell’interpretazione del diritto vivente esclude la persona offesa, che non è parte processuale, dal novero dei soggetti legittimati a proporre la dichiarazione di ricusazione, viola il principio del giusto processo, che impone che ogni processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale. Tale principio deve trovare applicazione anche nei confronti della persona offesa, in quanto soggetto del procedimento al quale è affidato – anche in ossequio alla particolare tutela accordata dall’ordinamento europeo alla vittima del reato – un ruolo fondamentale di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, di cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti, quale meccanismo finalizzato ad assicurare la completezza delle indagini. Negare alla persona offesa che abbia proposto opposizione la facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice determinerebbe un sostanziale svuotamento del diritto ad essa riconosciuto di interloquire sull’archiviazione. Né la mancata qualità di parte può essere di ostacolo al riconoscimento della sua legittimazione, sia perché il termine “parti” è in più occasioni utilizzato dal legislatore in senso atecnico anche in riferimento alla fase delle indagini preliminari, coperta anch’essa dalla garanzia del giusto processo; sia perché ogni soggetto del procedimento – e a maggior ragione, come nella specie, proprio quello che lo ha attivato – deve potersi avvalere delle norme poste a garanzia della terzietà del giudice. (Precedente: S. 559/1990 - mass. 16750).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte