Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Toscana - Interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza (VINCA) - Sospensione eventuale, anziché obbligatoria, dei lavori o delle attività iniziati - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 010002).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. dell’art. 7, comma 3, della legge reg. Toscana n. 50 del 2025, che prevede il carattere meramente eventuale della sospensione dei lavori relativi a progetti avviati senza la previa valutazione di incidenza ambientale (VINCA), o in difformità dai suoi esiti. La direttiva Habitat – che delinea un sistema di tutela ambientale volto alla conservazione della biodiversità, denominato «Natura 2000» –, attuata con il d.P.R. n. 357 del 1997, all’art. 6, par. 3, prevede che, per le zone speciali di conservazione (ZSC) gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali. Con riferimento ai presupposti per l’applicazione della VINCA, sia la direttiva Habitat che le disposizioni nazionali di recepimento subordinano la necessità della valutazione di incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che questi ultimi pregiudichino significativamente il sito interessato, ma non si occupano degli interventi avviati in assenza della valutazione di incidenza o in difformità dai suoi esiti. Nella specie, dunque, il legislatore regionale non ha in alcun modo messo in discussione il principio dell’acquisizione preventiva della VINCA, che risulta, anzi, confermato dalla legge regionale toscana, che ha previsto la sospensione dei lavori avviati in assenza della valutazione di incidenza. Infine, la disposizione impugnata ben può essere interpretata nel senso che la prevista eventualità della sospensione non sta a significare la sua discrezionalità, ma che la sospensione è disposta nel caso in cui gli interventi siano ancora in corso di realizzazione. Qualora i lavori fossero già ultimati, opererebbe direttamente la riduzione in pristino, previa valutazione del pregiudizio ambientale.