Reati e pene – In genere – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Trattamento sanzionatorio – Possibilità che la pena sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena – Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata – Conseguente carenza di oggetto – Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 583-quinques cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso possa essere diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Successivamente all’ ordinanza di rimessione, la sentenza n. 83 del 2025, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 583-quinques, primo comma – nei termini auspicati dal rimettente – con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).