Sentenza 145/2025 (ECLI:IT:COST:2025:145)
Massima numero 46954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  09/07/2025;  Decisione del  09/07/2025
Deposito del 09/10/2025; Pubblicazione in G. U. 15/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  46953


Titolo
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Requisiti di accesso - Possibile valorizzazione di pregresse esperienze lavorative, nell'ambito della discrezionalità del legislatore - Condizioni e limiti - Rigoroso equilibrio tra requisiti ordinari di partecipazione e relativa deroga, subordinazione alle necessità funzionali dell'amministrazione e rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di disposizione statale che, per il concorso pubblico a vice ispettore della Polizia di Stato, inserisce una deroga al requisito dell'età minima pari a ventotto anni, ammettendo, con riserva di un sesto, gli appartenenti ai ruoli con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, ove in possesso degli altri requisiti richiesti). (Classif. 131004).

Testo

Il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione. La relativa valorizzazione è rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore, ma deve individuare un punto di equilibrio fra l’individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso e la relativa deroga, delimitandone l’area in modo rigoroso e subordinandola a specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, nonché a procedure di verifica dell’attività svolta, secondo i principi di ragionevolezza e buon andamento. (Precedenti: S. 275/2020 - mass. 43147; S. 113/2017 - mass. 40643; S. 310/2011 - mass. 35952; S. 189/2011 - mass. 35699 e 35701; S. 52/2011 - mass. 35385; S. 167/2013 - mass. 37186).

 (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sez. prima quater, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui prevede che alla partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indìce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite minimo di età, fissato in ventotto anni dal comma 1, lett. b). La disposizione censurata, rispondendo a necessità funzionali specifiche dell’amministrazione e rientrando in un limite consono, deroga al requisito anagrafico generale in modo ragionevole e conforme al principio di buon andamento: da un lato, produce un effetto pratico opposto a quello denunciato dal rimettente, comportando un ampliamento, e non una restrizione, della platea dei partecipanti; dall’altro lato, oltre a contenere la riserva a un sesto dei posti messi a concorso, valorizza l’esperienza e la professionalità, acquisite da soggetti già appartenenti all’amministrazione della Polizia di Stato, in modo coerente con le funzioni di direzione e coordinamento proprie degli ispettori. Né si ravvisano fattispecie concrete di disparità di trattamento: la comparazione tra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell’interno, innanzi tutto, non è omogenea, in quanto le rispettive funzioni sono ben distinte e, per il personale dei ruoli civili, è da escludere ogni rilevanza dell’anzianità di servizio e la valorizzazione dell’esperienza acquisita, considerato che tale categoria svolge compiti estranei al perimetro delle funzioni di polizia; quella con la disciplina dell’accesso al concorso da vice commissario, poi, si appunta su una deroga operante su una regola generale che non stabilisce alcun requisito di anzianità, ma unicamente un’età massima pari a trent’anni – elevata a quaranta per gli aspiranti che già appartengono ai ruoli della Polizia di Stato. Che la disposizione censurata risulti più acconcia al concorso interno per il medesimo posto da vice ispettore, infine, sfugge a ogni valutazione di conformità a Costituzione, attenendo al piano del merito delle scelte del legislatore, non sindacabili dalla Corte costituzionale).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  24/04/1982  n. 335  art. 27  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 4

Altri parametri e norme interposte