Sentenza 187/2019 (ECLI:IT:COST:2019:187)
Massima numero 41427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/05/2019; Decisione del
22/05/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Divieto temporaneo di concessione - Automatismo preclusivo - Violazione della protezione della infanzia - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Divieto temporaneo di concessione - Automatismo preclusivo - Violazione della protezione della infanzia - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., da leggersi anche alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano il significato, l'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater. L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. Il venir meno dell'automatismo censurato non esclude, d'altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura, che può anche essere subordinata alle prescrizioni indicate dall'art. 47-quinquies ordin. penit. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 174 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 388 del 1999).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., da leggersi anche alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano il significato, l'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater. L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. Il venir meno dell'automatismo censurato non esclude, d'altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura, che può anche essere subordinata alle prescrizioni indicate dall'art. 47-quinquies ordin. penit. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 174 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 388 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 1
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 2
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte