Sentenza 187/2019 (ECLI:IT:COST:2019:187)
Massima numero 41431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/05/2019;  Decisione del  22/05/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41426  41427  41428  41429  41430


Titolo
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto temporaneo di concessione della misura della detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Necessità di eliminare il medesimo divieto anche in relazione alla meno grave fattispecie della detenzione domiciliare ordinaria - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.

Testo
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di concessione della detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, deve essere estesa anche alla detenzione domiciliare "ordinaria", atteso che quest'ultima, prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale. Tale estensione deve, peraltro, essere abbinata all'esplicita previsione della prognosi - alla cui sussistenza è condizionata la detenzione domiciliare speciale - che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 58  co. 1

legge  26/07/1975  n. 354  art. 58  co. 2

legge  26/07/1975  n. 354  art. 58  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27