Sentenza 188/2019 (ECLI:IT:COST:2019:188)
Massima numero 41923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:
41924
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Assenza di informazioni sulla fattispecie concreta - Questione sollevata dal giudice di legittimità - Motivazione non implausibile, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione incidentale - Assenza di informazioni sulla fattispecie concreta - Questione sollevata dal giudice di legittimità - Motivazione non implausibile, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito - Ammissibilità della questione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, non determina profili di inammissibilità della questione la circostanza che l'ordinanza di rimessione non fornisca informazioni sulla fattispecie concreta che ha portato alla condanna per il reato in questione, né sulle ragioni della concessione dell'attenuante di lieve entità. La questione proviene infatti dal giudice della legittimità, che formula la censura in base agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito, risultando non implausibile affermare, come fa il rimettente in punto di rilevanza, che se dovesse escludersi il carattere "ostativo" del reato di cui all'art. 630 cod. pen, in quanto attenuato dalla lieve entità, potrebbe ritenersi maturato il diritto ad accedere al beneficio penitenziario richiesto nel giudizio a quo, salve, ovviamente, le valutazioni del giudice di merito.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, non determina profili di inammissibilità della questione la circostanza che l'ordinanza di rimessione non fornisca informazioni sulla fattispecie concreta che ha portato alla condanna per il reato in questione, né sulle ragioni della concessione dell'attenuante di lieve entità. La questione proviene infatti dal giudice della legittimità, che formula la censura in base agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito, risultando non implausibile affermare, come fa il rimettente in punto di rilevanza, che se dovesse escludersi il carattere "ostativo" del reato di cui all'art. 630 cod. pen, in quanto attenuato dalla lieve entità, potrebbe ritenersi maturato il diritto ad accedere al beneficio penitenziario richiesto nel giudizio a quo, salve, ovviamente, le valutazioni del giudice di merito.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte