Sentenza 188/2019 (ECLI:IT:COST:2019:188)
Massima numero 41924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:
41923
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione attenuato dalla lieve entità - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione attenuato dalla lieve entità - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. L'argomento secondo il quale se la fattispecie in esame è assistita dall'attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui all'articolo censurato, sul presupposto che la suddetta attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali - risulta incongruo. La concessione dell'attenuante in parola è infatti rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre una tale concessione non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di considerare un determinato reato di particolare allarme sociale, ricollegandovi un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019, n. 179 del 2017, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014 e n. 68 del 2012; ordinanza n. 3 del 2018).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti cosiddetti "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. L'argomento secondo il quale se la fattispecie in esame è assistita dall'attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui all'articolo censurato, sul presupposto che la suddetta attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali - risulta incongruo. La concessione dell'attenuante in parola è infatti rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre una tale concessione non risulta idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di considerare un determinato reato di particolare allarme sociale, ricollegandovi un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019, n. 179 del 2017, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014 e n. 68 del 2012; ordinanza n. 3 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte