Sentenza 189/2019 (ECLI:IT:COST:2019:189)
Massima numero 42787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale e contrasto con la legge di delega - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale e contrasto con la legge di delega - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trento in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost. - dell'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato. La disposizione censurata ha abrogato l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamato solo quoad poenam dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006, l'unico che veniva in considerazione nel processo a quo e che è stato abrogato dalla distinta previsione contenuta nella lettera o) dell'art. 7, comma 1.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trento in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost. - dell'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato. La disposizione censurata ha abrogato l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamato solo quoad poenam dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006, l'unico che veniva in considerazione nel processo a quo e che è stato abrogato dalla distinta previsione contenuta nella lettera o) dell'art. 7, comma 1.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/03/2018
n. 21
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte