Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti in ragione del tenore letterale - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis cod. pen. e degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 21 del 2018. I rimettenti chiariscono perché a loro avviso non sia possibile estendere la portata del nuovo art. 570-bis cod. pen. alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ciò su cui si appuntano i motivi di censura, ostando a tale soluzione l'indicazione del solo "coniuge" come soggetto attivo del reato.
Per giurisprudenza costante, l'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 del 2017, n. 53 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015).