Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Toscana - Trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti, per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione, per i responsabili di segreteria dei gruppi consiliari - Ricorso del Governo - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analogo personale in servizio in altre regioni e violazione dei principi in materia di equa retribuzione - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 4 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023, e dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale, e degli artt. 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4 e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, che regolano l’ordinamento e il trattamento economico delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari. Il giudice a quo si è limitato a evocare i suddetti parametri senza una specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con tali parametri evocati genericamente, e in modo apodittico. In particolare, quanto al dedotto contrasto con l’art. 3 Cost., la Corte rimettente non indica quale sarebbe il trattamento riconosciuto al corrispondente personale delle altre regioni indicato come tertium comparationis. Quanto alla violazione dell’art. 36 Cost., il trattamento trova comunque giustificazione nella particolarità delle attività svolte, ed a tale titolo è stato già corrisposto, per cui l’ordinanza avrebbe dovuto specificare le differenze con il trattamento legittimo secondo la contrattazione collettiva che renderebbero quello censurato eccedente il canone della proporzionalità della retribuzione rispetto alle prestazioni svolte. (Precedenti: S. 171/2024 – mass. 46430; S. 7/2024 - mass. 45938; S. 194/2023 - mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817).