Sentenza 189/2019 (ECLI:IT:COST:2019:189)
Massima numero 42790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Omessa estensione delle censure ad altra disposizione - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Omessa estensione delle censure ad altra disposizione - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per aberratio ictus - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui non prevede che il nuovo art. 570-bis cod. pen. si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Il rimettente non avrebbe avuto alcuna ragione di censurare anche l'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, che - nel vigore dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - consentiva di estenderne la portata alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, possibilità che egli reputa ora preclusa dall'avvenuta abrogazione del menzionato art. 3.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per aberratio ictus - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui non prevede che il nuovo art. 570-bis cod. pen. si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Il rimettente non avrebbe avuto alcuna ragione di censurare anche l'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, che - nel vigore dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - consentiva di estenderne la portata alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, possibilità che egli reputa ora preclusa dall'avvenuta abrogazione del menzionato art. 3.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/03/2018
n. 21
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte