Delegazione legislativa - Decreto legislativo abrogativo di fattispecie criminosa - Sindacabilità per violazione dei limiti di oggetto o dei principi e criteri direttivi della legge delega - Sussistenza, benché l'eventuale accoglimento della questione comporti un effetto estensivo della punibilità - Conformità di tale risultato al principio di legalità in materia penale, volto a salvaguardare le scelte del Parlamento in ordine ai fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni ad essi applicabili.
Il principio della riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. non osta all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti o dei principi e criteri direttivi della legge delega, ancorché l'eventuale accoglimento di esse - con la conseguente caducazione delle disposizioni delegate oggetto di censura - abbia un effetto in malam partem estensivo della punibilità. (Nella specie, sono state ritenute ammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 570-bis cod. pen., 2, comma 1, lett. c, e 7, comma 1, lett. o, del d.lgs. n. 21 del 2018, censurati in quanto - in contrasto con il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. q, della legge delega n. 103 del 2017 - avrebbero operato una parziale abolitio criminis, modificando le scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento).
Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) rimette al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. L'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si pone dunque in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014).