Sentenza 189/2019 (ECLI:IT:COST:2019:189)
Massima numero 42792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale, contrasto con la legge di delega e disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio - Insussistenza, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale, contrasto con la legge di delega e disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio - Insussistenza, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost. - dell'art. 570-bis cod. pen., e degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui complessivamente non prevedono - a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - che la nuova fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti) nati fuori dal matrimonio. La soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione e ormai stabilizzatasi - l'unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio, che trova conforto anche nell'art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018 - esclude la denunciata abolitio criminis, stante la perdurante vigenza dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e del rinvio "dinamico" in esso contenuto, da intendersi oggi riferito al nuovo art. 570-bis cod. pen., nel quale il previgente art. 3 è stato integralmente trasfuso e che abbraccia così - oltre al fatto compiuto dal «coniuge» - anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost. - dell'art. 570-bis cod. pen., e degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui complessivamente non prevedono - a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - che la nuova fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti) nati fuori dal matrimonio. La soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione e ormai stabilizzatasi - l'unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio, che trova conforto anche nell'art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018 - esclude la denunciata abolitio criminis, stante la perdurante vigenza dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e del rinvio "dinamico" in esso contenuto, da intendersi oggi riferito al nuovo art. 570-bis cod. pen., nel quale il previgente art. 3 è stato integralmente trasfuso e che abbraccia così - oltre al fatto compiuto dal «coniuge» - anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 570
co.
decreto legislativo
01/03/2018
n. 21
art. 2
co. 1
decreto legislativo
01/03/2018
n. 21
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte