Sentenza 189/2019 (ECLI:IT:COST:2019:189)
Massima numero 42793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 18/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Estensione, riconosciuta dal diritto vivente, all'omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Auspicata novella, ai fini di una più immediata riconoscibilità del precetto penale - Invito al legislatore.
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Estensione, riconosciuta dal diritto vivente, all'omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Auspicata novella, ai fini di una più immediata riconoscibilità del precetto penale - Invito al legislatore.
Testo
Stante la necessità di ricostruire il contenuto dell'art. 570-bis cod. pen. alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale (artt. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e 8 del d.lgs. n. 21 del 2018), è auspicabile che il legislatore intervenga direttamente sul testo dell'art. 570-bis cod. pen., per esplicitarne l'applicabilità - già oggi riconosciuta dal diritto vivente - anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all'obiettivo - rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. - di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.
Stante la necessità di ricostruire il contenuto dell'art. 570-bis cod. pen. alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale (artt. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e 8 del d.lgs. n. 21 del 2018), è auspicabile che il legislatore intervenga direttamente sul testo dell'art. 570-bis cod. pen., per esplicitarne l'applicabilità - già oggi riconosciuta dal diritto vivente - anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all'obiettivo - rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. - di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 570
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte