Sentenza 191/2019 (ECLI:IT:COST:2019:191)
Massima numero 42692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  04/07/2019;  Decisione del  04/07/2019
Deposito del 19/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Esclusione dell'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della procura della Corte dei conti per i delitti dei pubblici dipendenti contro la pubblica amministrazione, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato ma pienamente accertativa della responsabilità dei fatti - Denunciata violazione della legge di delega nonché dei principi di eguaglianza, di buon andamento e di effettività della tutela giudiziaria in sede contabile - Inadeguata rappresentazione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata rappresentazione del quadro normativo di riferimento, rifluente sulla valutazione della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei Conti, sez. giur. reg. Liguria, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 Cost. - dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016, nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a delitti commessi da pubblici dipendenti a danno delle pubbliche amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato, ma pienamente accertativa della responsabilità dei fatti, ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite. Sotto un primo profilo, al fine di verificare la oggettiva idoneità del fatto accertato (nel caso di specie: violenza privata aggravata in danno di manifestanti) a integrare un delitto "a danno" della pubblica amministrazione, il giudice a quo avrebbe dovuto prendere in considerazione anche l'ambito operativo della delega conferita al Governo per l'adozione del Codice della giustizia contabile (art. 20 della legge n. 124 del 2015) nonché l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui (pur a seguito della sua parziale abrogazione, limitata al primo periodo) prevede la risarcibilità del danno all'immagine "nei soli casi" previsti dalla legge. Sotto un secondo profilo, il rimettente non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui, nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (che limitava l'azione risarcitoria contabile ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), non rimanga privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (tuttora vigente nel suo secondo periodo), peraltro trascurando di approfondire la natura del rinvio (fisso o mobile), per stabilire se esso sia tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento sia oggi interamente costituita dal censurato art. 51, co. 7. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/08/2016  n. 174  art. 51  co. 6

decreto legislativo  26/08/2016  n. 174  art. 51  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte