Sentenza 192/2019 (ECLI:IT:COST:2019:192)
Massima numero 42694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 19/07/2019; Pubblicazione in G. U. 24/07/2019
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Mobilità dei lavoratori pubblici - Personale in assegnazione temporanea alla Regione - Conservazione del trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento e violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Mobilità dei lavoratori pubblici - Personale in assegnazione temporanea alla Regione - Conservazione del trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento e violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - nella parte in cui, inserendo il comma 9-ter nell'art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, stabilisce che il personale in assegnazione temporanea alla Regione, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione e che i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La disposizione impugnata prevede - in applicazione dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - una particolare forma di mobilità dei lavoratori pubblici quale l'utilizzazione di personale temporaneamente assegnato da altre amministrazioni per la realizzazione di singoli progetti, sulla base di appositi protocolli, allo scopo di soddisfare sia le esigenze di una circolazione più efficiente e flessibile delle professionalità all'interno delle amministrazioni pubbliche (e delle imprese), sia il contenimento dei costi per il personale pubblico. A tal fine, la norma regionale impugnata disciplina aspetti dell'organizzazione amministrativa che, nell'ambito della propria competenza residuale, la Regione esercita seguendo obiettivi di efficienza e valorizzazione della professionalità di chi proviene da altre amministrazioni. Limitandosi, infine, a dare applicazione alla citata norma statale non si determina nemmeno alcuna disparità di trattamento, potendo le altre pubbliche amministrazioni seguire la soluzione delineata dalla norma impugnata.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - nella parte in cui, inserendo il comma 9-ter nell'art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, stabilisce che il personale in assegnazione temporanea alla Regione, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione e che i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La disposizione impugnata prevede - in applicazione dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - una particolare forma di mobilità dei lavoratori pubblici quale l'utilizzazione di personale temporaneamente assegnato da altre amministrazioni per la realizzazione di singoli progetti, sulla base di appositi protocolli, allo scopo di soddisfare sia le esigenze di una circolazione più efficiente e flessibile delle professionalità all'interno delle amministrazioni pubbliche (e delle imprese), sia il contenimento dei costi per il personale pubblico. A tal fine, la norma regionale impugnata disciplina aspetti dell'organizzazione amministrativa che, nell'ambito della propria competenza residuale, la Regione esercita seguendo obiettivi di efficienza e valorizzazione della professionalità di chi proviene da altre amministrazioni. Limitandosi, infine, a dare applicazione alla citata norma statale non si determina nemmeno alcuna disparità di trattamento, potendo le altre pubbliche amministrazioni seguire la soluzione delineata dalla norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
29/06/2018
n. 32
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte