Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Mobilità dei lavoratori pubblici - Personale dirigenziale in assegnazione temporanea alla Regione - Esclusione ai fini del rispetto dei limiti al conferimento degli incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento e violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, nella parte in cui, inserendo il comma 9-quater nell'art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, stabilisce che il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva, in caso di temporanea assegnazione di personale dirigenziale, ai fini del rispetto dei limiti al conferimento degli incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche. L'assegnazione temporanea in esame, sulla base di protocolli di intesa per singoli progetti, di cui all'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, è prevista per la gestione di un progetto comune tra l'amministrazione e altri soggetti, pubblici o privati, che presuppone un interesse condiviso, per un tempo definito, al di fuori dell'ordinaria amministrazione. Per questo motivo il personale dirigente non ricopre posti di dotazione organica, poiché non rientra fra quanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'ente - non comportando l'assegnazione temporanea in esame la direzione di strutture burocratiche fondamentali preposte all'attività ordinaria dell'amministrazione - ma indirizza la sua attività alla realizzazione di un progetto specifico e "straordinario". Pertanto la norma regionale impugnata non lede nemmeno l'art. 3 Cost., potendo anche le altre amministrazioni orientare in tal senso la propria attività. (Precedenti citati: sentenza n. 105 del 2013).