Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Toscana - Trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti, per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione, per i responsabili di segreteria dei gruppi consiliari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile", dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese, dei principi dell'equilibrio del bilancio, e in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insufficiente motivazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119, secondo e quarto comma, Cost., degli artt. 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4, ad eccezione della seconda parte del primo periodo riferita al trattamento economico accessorio, e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, che regolano l’ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, quello delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e quello delle strutture dei gruppi consiliari e del personale ivi assegnato. Tenendo conto che il giudizio di parifica a quo riguarda esclusivamente l’appostazione nel bilancio regionale per l’anno 2022 del trattamento accessorio per il personale di supporto agli organi politici, la rilevanza delle questioni non sussiste per tutte quelle disposizioni che, come quelle indicate, pur concernendo questo personale, non riguardano però il trattamento accessorio la cui corretta imputazione in bilancio è ancora sub iudice.